Da oggi parte il piano Transizione 5.0 https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0. Sarà online la piattaforma telematica gestita dal Gestore dei servizi energetici, a completamento di un iter particolarmente lungo e farraginoso. Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, n. 183 del 6 agosto, è stato pubblicato il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy che fissa le regole attuative. Contemporaneamente un decreto direttoriale dispone a partire dalle 12 di oggi il via alla piattaforma, accessibile tramite Spid al sito www.gse.it, sulla quale saranno disponibili i modelli per compilare le certificazioni e gli attestati richiesti.
L’intensità dell’agevolazione
I crediti d’imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all’investimento) e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro. Saranno ammissibili ai benefici, retroattivamente, i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Aliquote di incentivazione differenziate in tre fasce. La prima racchiude i progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva pari almeno al 3% o in alternativa riduzione dei processi interessati all’investimento di almeno il 5 per cento. In questo caso il beneficio è del 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; del 15% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; del 5% oltre 10 e fino a 50 milioni. Nella seconda fascia contano risparmi energetici che siano superiori, rispettivamente, al 6 e al 10 per cento. Qui il credito d’imposta è, sempre sulla base dei tre scaglioni di investimento citati, del 40%, 20% e 10 per cento. Infine, nella terza fascia, rientrano progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva superiori al 1o% o in alternativa riduzione dei processi interessati all’investimento superiori al 15 per cento. Il beneficio fiscale in questi casi sale, nei rispettivi scaglioni di spesa, al 45%, 25% e 15 per cento.
Gli investimenti agevolabili
Le spese agevolabili includono i beni strumentali materiali e immateriali già agevolati con il piano Transizione 4.0 e, nell’ambito del medesimo progetto di investimento, le spese per impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelle per formazione su tecnologie per la transizione digitale ed energetica (nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e impianti energetici) e comunque entro il tetto di 300mila euro.
La procedura per il credito d’imposta
L’impresa interessata deve innanzitutto trasmettere una comunicazione preventiva con le informazioni sul progetto e l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, corredata da una certificazione ex ante (una perizia asseverata) sugli obiettivi di risparmio energetico. Il Gse, fatte le verifiche, anche sull’esistenza di risorse residue, entro cinque giorni comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, anche a copertura parziale, ferma restando la successiva integrazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non caricati correttamente, il Gse comunica entro cinque giorni le informazioni da integrare nel termine di dieci giorni.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa deve poi trasmettere una comunicazione intermedia sugli investimenti, in cui si attesta che tramite acconto è stato speso almeno il 20 per cento. Entro ulteriori cinque giorni, il Gse dà comunicazione dell’esito delle verifiche e, se l’investimento è inferiore a quanto detto ex ante, ridetermina al ribasso il “bonus”.
C’è poi la parte procedurale da seguire una volta completato l’investimento (o comunque come data ultima entro il 28 febbraio 2026). L’impresa deve trasmettere un’apposita comunicazione corredata di un’attestazione sul rispetto degli obblighi previsti dal Pnrr; una certificazione ex post – perizia asseverata sul conseguimento dei risultati che erano stati preannunciati ex ante; un’ulteriore perizia per attestare che i beni acquistati sono stati interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; una certificazione contabile sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.