Vi scrivo per conto di mia madre, titolare di una lavanderia e vostra lettrice, la quale ha letto con interesse l’articolo riguardante la restituzione dei contributi pagati per il sistema Sistri mai partito, e mi ha chiesto di scrivervi per sapere se avete già trattato l’argomento della nomina del responsabile tecnico.
Di recente mia madre ha ricevuto una lettera in cui Confartigianato le ricordava la necessità di nominare un responsabile tecnico entro settembre e, cercando su internet, ho letto che tale responsabile deve frequentare un corso di 450 ore.
Le informazioni a riguardo però sono contrastanti, il nostro tecnico di fiducia che effettua la manutenzione dice che per le tintolavanderie in attività da molti anni il titolare può nominare se stesso senza frequentare alcun corso, avendo accumulato molti anni di esperienza. Altri invece dicono che la nomina non è necessaria per le lavanderie che non hanno dipendenti.
Volevo sapere se potete aiutarmi a capire se l’obbligo di nominare un responsabile tecnico vale per l’attività di mia madre e se, in questo caso, è possibile l’autonomina.
Vi ringrazio
Andrea D
Email ricevuta in data 11 giugno 2015
Caro Andrea D,
premetto che se lei ha ricevuto una lettera da Confartigianato (non so di quale provincia d’Italia) significa, molto probabilmente, che l’attività di sua mamma ne è socia e quindi, per il futuro, le consiglio, su tutte le tematiche di questo tipo, di rivolgersi in quella sede dove potrà trovare risposte qualificate e certe. Troppo spesso i “tecnici di fiducia” non conoscono a pieno i termini di legge o ne danno versioni alterate per scarsa competenza o peggio per ritorni personali. Non sarà questo il caso certamente ma meglio diffidare per principio.
Ciò premesso, tornando alla sua domanda, innanzi tutto l’obbligo di designare un responsabile tecnico non dipende dalla presenza o meno di dipendenti ma, in base all’art. 2 della Legge 22/02/2006, n. 84,
dallo svolgimento in azienda di almeno una delle seguenti fasi di lavoro: “trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra”.
Per l’auto designazione del responsabile tecnico da segnalare alla competente CCIAA invece, tutto dipende dalla data in cui sua madre ha iniziato a lavorare come titolare dell’impresa ed anche dalla Regione in cui opera.
Sempre all’articolo 2 della legge n. 84/2006, successivamente modificato dall’art. 79, commi 2 e 3, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Servizi), si definiscono infatti i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato un responsabile tecnico (che può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente) il quale deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
1) Avere frequentato corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno (modifica apportata dal comma 2, dell’art. 79, del D.Lgs. n. 59/2010); non più quindi “1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore”, come previsto in precedenza.
2) Essere in possesso di un attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato.
3) Essere in possesso di un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività.
4) Avere svolto un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- a) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- b) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- c) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
Va sottolineato che le diverse ipotesi, come per altro previsto in altre leggi specifiche di settore, sono alternative ed i periodi non sono cumulabili tra loro.
A questo punto diventa importante sapere da quando sua mamma è titolare dell’impresa. I casi sono poi diversi rispetto alla Regione in cui operate.
Se l’attività si svolge in una Regione che ha recepito con legge regionale la normativa nazionale –come ad esempio il Veneto con la legge regionale n°24 del 6/7/2012 entrata in vigore il 28/7/2012-, per avere i requisiti la persona deve essere titolare almeno dal giorno prima della entrata in vigore. Ad esempio, in Veneto, dal 5 luglio 2012.
Le leggi regionali infatti, prevedono di norma che in sede di prima applicazione le imprese che già esercitano attività di tintolavanderia alla data di entrata in vigore della legge regionale, debbano designare un responsabile tecnico entro due anni, dando quindi modo di raggiungere il requisito 4b. Nel vostro caso, lei cita settembre nella sua domanda, la vostra L.R. di recepimento sembrerebbe aver previsto come termine ultimo appunto settembre 2015.
Qualora si operi in una Regione che non ha ancora recepito la legge nazionale, ed il/la titolare dell’impresa ha almeno due anni di anzianità come imprenditore, sarebbe quanto mai opportuno designarsi come responsabile tecnico, in quanto in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni.
Concludo ricordando che l’obiettivo principale della Legge 22/02/2006, n. 84 relativa alla “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2006) è stato quello di definire una disciplina che garantisse un’elevata professionalità, requisiti uniformi di accesso e una fisionomia unitaria dell’attività di tintolavanderia, definendo nel contempo i principi fondamentali di tale attività professionale nel rispetto delle competenze demandate alle Regioni.
In tal senso l’articolo 1 ha affermato che la “legge è volta ad assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente, garantendo l’unità giuridica dell’ordinamento di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione”.
Andrea Saviane
(Responsabile categoria pulitintolavanderie
Confartigianato Imprese Veneto)
Rivista Detergo – Luglio/Agosto 2015