Come Sistema di Comunicazione Detergo abbiamo chiesto a Confartigianato di divulgare attraverso i nostri canali di comunicazione il PerCorso formativo (da loro organizzato) dedicato al Pulitintore. Nel corso del 2023, quindi, ospiteremo diversi contributi formativi, che costituiranno una bussola e un punto di riferimento per il professionista del lavaggio e dell’igiene
Dando seguito al corso di qualificazione professionale ai sensi della Legge n.84 del 22 febbraio 2006, organizzato da Confartigianato Lombardia, in collaborazione con il proprio Ente di Formazione – ELFI e promosso all’interno del Sistema Confartigianato, nasce l’idea di creare un breve percorso di aggiornamento a supporto di tutti i pulitintori che affronterà le seguenti tematiche:
• l’impresa,
• l’impresa artigiana,
• il quadro normativo delle pulitintolavanderie,
• elementi di contrattualistica,
• elementi di contabilità.
Per maggiori dettagli in merito al corso di qualifiazione professionale vi rimandiamo
alla p.54 di Detergo Magazine n. 11/2022
IMPRESA: ATTIVITÀ QUALIFICATA
L’IMPRESA
• Chi è l’imprenditore?
A norma dell’articolo 2082 del Codice civile l’imprenditore è colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Caratteristiche:
a) economicità = affinché si possa parlare di impresa è necessario che l’attività svolta sia un’attività economica. Di conseguenza, l’esercizio di un’attività non economica, non costituisce mai impresa, neppure se l’attività è svolta in modo professionale ed organizzato.
b) professionalità = Imprenditore è colui che svolge un’attività economica professionalmente. Questo significa che tutte le attività occasionali, non costituiscono impresa neppure se sono economiche e richiedono un’organizzazione per poter essere svolte. Un’attività si considera professionale quando essa è svolta in modo costante e normale. Non è necessario, invece, che l’attività sia esclusiva, né che essa abbia una certa durata.
c) organizzazione.
• Che differenza c’è tra impresa, azienda, società e ditta?
I) Il Codice civile non disciplina la figura dell’impresa, bensì quella dell’imprenditore che è strettamente collegata alla prima. Pertanto, sulla base del dettato previsto dall’articolo 2082 del Codice civile, si può dedurre che l’impresa è un’attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’impresa è, quindi, un’attività produttiva triplicemente qualificata da professionalità, organizzazione ed economicità.
II) L’azienda è il complesso dei beni tangibili e intangibili, disponibili e non disponibili, organizzati e utilizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa (si veda l’art. 2555 Codice civile).
III) La società invece riguarda sostanzialmente la natura del soggetto imprenditore e quindi l’organizzazione dell’impresa.
IV) La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività (si veda l’art. 2563 del Codice civile).
• Quali sono i segni distintivi dell’impresa?
Si tratta di particolari strumenti di individuazione di vario genere, composti da parole, simboli, disegni ecc., il cui scopo è quello di identificare con precisione l’impresa e i suoi prodotti, distinguendola dalla concorrenza.
Nel dettaglio, i segni distintivi sono:
• la ditta, ossia il nome che distingue un’impresa dalle altre;
• l’insegna, che individua il luogo dove viene esercitata l’attività;
• il marchio, che contraddistingue i prodotti dell’impresa.
Il marchio deve essere:
a) originale, non generico, deve cioè avere capacità distintiva del prodotto o del servizio;
b) veritiero, non deve cioè ingannare il pubblico, per esempio, sulla provenienza geografica o sulla qualità dei prodotti;
c) nuovo, quindi non già utilizzato da altri imprenditori;
d) lecito, cioè tale da non porsi in contrasto con la legge, l’ordine pubblico e il buon costume.
LE FORME GIURIDICHE DELL’IMPRESA
LE POSSIBILI FORME GIURIDICHE D’IMPRESA
• Impresa individuale o impresa collettiva?
a) Nelle imprese individuali il soggetto giuridico è una persona fisica. Si tratta della forma più semplice ed è quella che richiede meno impegno dal punto di vista delle procedure necessarie per la costituzione.
b) Le imprese collettive hanno come soggetto giuridico più persone fisiche (società di persone) o una persona giuridica (società di capitali). L’imprenditore che decide di svolgere l’attività economica in forma associata può scegliere il tipo di società nell’ambito dei modelli organizzativi previsti dal legislatore (si parla di “tipicità” delle società). Tutte le tipologie societarie rientrano nella definizione generale di società dettata dall’articolo 2247 del Codice civile: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
• Voglio avviare un’attività di impresa in collaborazione con mio figlio ma preferirei evitare la forma societaria, è possibile?
Quando l’imprenditore si avvale della collaborazione dei suoi familiari l’impresa diventa familiare. Nell’impresa familiare collaborano, prestando al suo interno in modo continuativo la propria attività, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (art. 230 bis Codice civile).
Sul piano legislativo, l’impresa familiare è un’impresa individuale a tutti gli effetti: l’imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire. Ai fini della costituzione si richiede una scrittura privata con firme autenticate o un atto notarile. Tra i vantaggi legati alla scelta dell’impresa familiare si annoverano:
• la costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici e poco costose;
• è possibile far partecipare i propri familiari all’attività d’impresa senza dover costituire una società;
• oneri amministrativi, contabili e fiscali contenuti;
• la possibilità di ripartire il reddito tra più persone (la legislazione fiscale dispone che il reddito d’impresa familiare possa essere attribuito all’imprenditore in misura non inferiore al 51% e ai collaboratori in misura non superiore al 49%).
• Come scegliere la forma giuridica d’impresa?
La scelta della forma giuridica dipende da una serie di fattori che devono essere analizzati, tra cui:
• dimensione che caratterizzerà l’impresa nei suoi primi anni di vita (in qualsiasi momento è comunque possibile cambiare forma giuridica);
• intensità di rischio legato all’attività imprenditoriale;
• numero di persone che saranno coinvolte nel progetto imprenditoriale;
• costi di costituzione e costi di gestione: l’ammontare complessivo aumenta col crescere della complessità della forma giuridica;
• responsabilità personale dei soci – se si prevede l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di avviare l’impresa;
• aspetti finanziari;
• aspetti giuridici e fiscali.
a cura di CONFARTIGIANATO IMPRESE
Rivista DETERGO # Febbraio 2023