Dopo aver posto l’attenzione, con il primo articolo del Per Corso qualificazione professionale (Detergo n. 1/2023), all’impresa tout court, con questo articolo approfondiamo il concetto di impresa artigianale che per vocazione ma anche per forma giuridica è quella che più si adatta alla classica struttura organizzativa della pulitintolavanderia. La formula che abbiamo scelto è quella della domanda e della risposta in quanto più diretta ed immediata comprensione

Chi è l’imprenditore artigiano e quale attività svolge?
A norma dell’articolo 2 legge quadro sull’artigianato n. 443 dell’8 luglio 1985 è imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.

Questa definizione data dalla legge è in linea con l’idea tradizionale che si ha dell’artigiano, cioè di una persona che “con le sue mani” crea il prodotto o il servizio, quasi un artista. È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell’attività di dipendenti, in tal caso il lavoro deve essere diretto dall’imprenditore (o dai soci), ossia si deve trattare sempre di un prodotto frutto dell’inventiva dell’artigiano. Inoltre, l’impresa può ricorrere all’impiego di macchine per la produzione, ma per essere artigiana si deve avvalere anche del lavoro manuale dell’imprenditore.

In riferimento all’attività che deve svolgere un’impresa artigiana l’articolo 3 della legge 443/1985 dispone che deve essere una attività rivolta alla produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse dall’ambito dell’impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solo strumentali e accessorie all’esercizio della stessa.

Quali sono i limiti dimensionali dell’impresa artigiana?
L’artigiano rientra tra i piccoli imprenditori; tuttavia, come sopra indicato, l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall’articolo 4 della legge 443/1985:

a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; […]

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta”.

Cos’è l’albo delle imprese artigiane? È ancora esistente?
L’articolo 5 della legge 443/1985, istituiva l’albo delle imprese artigiane, dove erano tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro, acquisendo la possibilità di godere delle agevolazioni che riservano loro le Regioni. Oggi l’Albo delle imprese artigiane è stato sostituito nella stragrande maggioranza delle Regioni dall’iscrizione al Registro Imprese – sezione Artigiani presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Quali sono i vantaggi dell’impresa artigiana?
– iter burocratico snello e improntato alla massima semplicità, la costituzione di un’attività artigiana richiede davvero pochi passaggi, tra cui l’apertura della partita IVA, l’iscrizione al Registro Imprese – sezione Artigiani presso la Camera di Commercio territorialmente competente, nonché gli adempimenti previdenziali (iscrizione alla Gestione INPS Artigiani) e assicurativi (iscrizione all’INAIL);
– contabilità semplificata;
– possibilità di aderire al regime forfettario;
– bandi di finanziamento e agevolazioni dedicate ai titolari di imprese artigiane.

Quali i possibili elementi di debolezza dell’impresa artigiana?
Il più significativo riguarda la responsabilità illimitata nei confronti di terzi da parte dell’imprenditore artigiano, titolare di una ditta individuale o di una società di persone: in caso di debiti o di fallimento i creditori potranno rivalersi sul patrimonio personale dell’imprenditore e, in presenza di comunione dei beni, potranno altresì aggredire il patrimonio del coniuge. È possibile limitare la responsabilità dell’imprenditore artigiano (o dei soci) tramite la costituzione di una SRL, in questo caso, in presenza di eventuali debiti o di insolvenza, è unicamente a rischio il capitale investito nell’impresa.

a cura di CONFARTIGIANATO IMPRESE
Rivista DETERGO # Marzo 2023