Quinto appuntamento con il perCorso. Il mese scorso abbiamo approfondito tutte le tematiche che gravitano attorno agli adempimenti, cioè a tutte le regole che presiedono allo svolgimento dell’attività di carattere nazionale e locale. Ora, invece, poniamo l’attenzione sul contratto e i suoi elementi ma anche quali forme contrattuali possono interessare la lavanderia

Cos’è il contratto?
Secondo la definizione contenuta nell’art. 1321 del Codice Civile (c.c.) “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Dalla descrizione normativa si può cogliere subito l’essenza del contratto come incontro di volontà di due o più soggetti (= accordo) volto a produrre un effetto giuridico. Per cui, tramite il contratto, un soggetto può, ad esempio, comprare un bene, o avvalersi di un servizio, oppure offrire a terzi beni e/o servizi ecc.

Il contratto è strumento fondamentale di autonomia dei privati.
Tale autonomia contrattuale attiene
– sia ai contenuti del contratto, “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge […]” – art. 1322, comma 1, c.c.
– sia al tipo di contratto, “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” – art. 1322, comma 2, c.c. I contraenti non devono necessariamente adottare uno degli schemi contrattuali previsti dalla legge, ma possono elaborare nuovi modelli contrattuali più confacenti alle loro specifiche esigenze.

Quali sono gli elementi essenziali del contratto?
La legge riserva la qualificazione di contratto, con la conseguente applicazione della relativa disciplina, ad un accordo che risponda a ben precise caratteristiche. Affinché si possa parlare di contratto la volontà delle parti deve convergere su ciascuno dei seguenti aspetti (ex art. 1325 c.c.):
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Quando può dirsi validamente concluso un contratto?
Considerando il procedimento di formazione del contratto, due sono gli atti fondamentali: la proposta e l’accettazione. “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte” – art. 1326, comma 1, c.c.

Affinché ciò si verifichi:
a) “L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte” – art. 1326, commi 2 e 3, c.c.
b) “Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa” – art. 1326, comma 4, c.c.
c) “Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta” – art. 1326, comma 5, c.c.

Solitamente, nelle trattative le parti discutono il contenuto del futuro contratto e ciascuna di esse cerca di strappare le condizioni che reputa più vantaggiose per sé. A tutela della parte più debole (i.e. il cliente) il legislatore ha previsto che “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza” – art. 1341, comma 1, c.c. Tali condizioni devono essere conoscibili all’atto della conclusione del contratto; non sarebbe sufficiente indicarle sul documento fiscale emesso durante o dopo l’esecuzione del contratto.

Quali forme contrattuali possono interessare una pulitintolavanderia?
La forma contrattuale rappresenta il modo in cui si manifesta la volontà delle parti. Vale il principio di libertà delle forme, per cui le parti possono scegliere la forma contrattuale che prediligono, se la legge non ne impone una particolare (v. art. 1325 c.c.).

 

Una pulitintolavanderia può stipulare contratti in diverse forme e con diversi tipi di soggetti:Cosa sono le clausole “vessatorie”? Sono efficaci ai fini contrattuali?
Le clausole vessatorie “stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte” (i.e. la pulitintolavanderia) “limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente” (i.e. il cliente) “decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

A norma dell’art. 1341, comma 2, c.c., dette clausole “non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto” dalla controparte con una sottoscrizione autonoma e distinta da quella apposta per le condizioni generali del contratto. La norma ha come obiettivo la tutela del contraente, parte “debole” della trattativa, garantendo che egli sia a perfetta conoscenza dei contenuti all’atto di adesione al contratto.

Il sistema previsto dal Codice Civile è stato ulteriormente rafforzato dalle norme previste dalla legge 6 febbraio 1996, n. 53, concernente i contratti conclusi fra gli imprenditori ed i consumatori aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, di cui agli artt. 1469-bis e seguenti del Codice Civile, come sostituiti, più di recente, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del Consumo” (articoli da 33 a 37). Le suddette clausole sono definite e considerate come vessatorie in quanto risultino tali da determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e di obblighi derivanti dal contratto. Le norme citate hanno previsto, in particolare, che tali clausole si presumono vessatorie, salvo prova contraria, e che, pertanto, sono nulle.

Tuttavia, va rilevato che le stesse norme prevedono che, in sede di accertamento giudiziale, la vessatorietà o meno di dette clausole debba essere valutata tenendo conto della natura del servizio che costituisce l’oggetto del contratto e delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, nonché delle altre clausole presenti nel contratto. In tal senso le medesime clausole potrebbero anche essere valutate come pienamente efficaci. Inoltre, le norme in esame hanno previsto che le clausole in questione non sono considerate vessatorie qualora siano state oggetto di trattativa individuale, vale a dire di esplicito accordo fra imprenditore e consumatore (comma 4 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 206/05).

Altresì, va evidenziato che laddove il contratto sia stato “concluso mediante sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.” (art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 206/05). In sostanza, anche nei casi indicati le medesime clausole potrebbero risultare pienamente efficaci.

Cosa si intende per contratto di prestazione di servizi?
Con il contratto di prestazione di servizi, o contratto d’opera, “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – art. 2222 c.c.

Pertanto, gli elementi essenziali del contratto di prestazione di servizi sono:
1) prestazione di lavoro prevalentemente personale
2) assenza di vincolo di subordinazione – il fornitore non ha un contratto di lavoro dipendente e non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione; egli organizza autonomamente la propria attività, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione.
3) previsione di un corrispettivo.

In cosa consiste il contratto di appalto di servizi?
L’articolo 1655 c.c. definisce l’appalto come “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

Gli elementi essenziali dell’appalto sono:
1) organizzazione dei mezzi necessari
2) gestione a proprio rischio – sull’imprenditore grava un’obbligazione di risultato
3) compimento di un’opera o di un servizio
4) previsione di un corrispettivo.

Il contratto di appalto di servizi è l’accordo con cui un cliente affida un’impresa la fornitura di un servizio, di norma continuativo. In questa definizione rientrano le attività che continuano nel tempo e che non terminano con la consegna di qualcosa di specifico (in questo altro caso si rientra nella nozione di contratto di appalto d’opera). Ad esempio, è un servizio l’attività di pulizia periodica di un immobile, mentre è un’opera la ristrutturazione di un appartamento. •

 

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A cura di CONFARTIGIANATO IMPRESE
Rivista DETERGO # Luglio/Agosto 2023