Siamo al quarto appuntamento. Dopo l’approfondimento sulla nozione di impresa e in particolare sull’impresa artigiana e dopo avere trattato lo scorso mese l’impianto normativo, ossia le regole che presiedono allo svolgimento dell’attività, ora mettiamo l’accento sugli adempimenti. Come orientarsi nel ginepraio di regole e adempimenti di carattere nazionale e locale?
Come avviare un’attività di tintolavanderia?
Quali adempimenti occorrono?
Di seguito si indicano alcuni adempimenti, non necessariamente esaustivi, per l’inizio attività di tintolavanderia. Per informazioni e servizi personalizzati è possibile rivolgersi agli uffici di Confartigianato, presenti su tutto il Territorio nazionale, che accompagnano l’imprenditore in tutte le fasi dell’attività: dallo sviluppo dell’idea di business alla costituzione, dal finanziamento all’avvio operativo, dalla gestione degli adempimenti amministrativi all’implementazione delle tecnologie e al posizionamento sul mercato, fino al trasferimento di proprietà e ai riassetti societari.
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1. Presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
REQUISITI SOGGETTIVI
I. Requisiti professionali – per ogni sede o unità locale dell’impresa in cui viene esercitata l’attività di tintolavanderia occorre designare un responsabile tecnico che possiede apposita idoneità professionale, comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, della L. 84/ 2006. Nel caso di lavanderie “self-service” non è necessaria la nomina del responsabile tecnico, perché il consumatore utilizza autonomamente i macchinari a disposizione, previo acquisto di appositi gettoni. Inoltre, l’assenza di trattamento di lavaggio a secco nelle lavanderie self-service fa sì che tale attività non comporti la presenza di emissioni in atmosfera, né rischio di scarichi particolarmente inquinanti.
II. Requisiti morali – soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
REQUISITI OGGETTIVI
Disporre di locali idonei sotto i profili di destinazione d’uso, urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana e annonaria. Nel caso di lavanderie “self-service” l’attività deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con l’eventuale attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l’espletamento di attività come la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell’attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dalla L. 84/2006.
2. SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività (spesso contestuale alla Comunicazione Unica)
L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare al SUAP in cui è situato il locale destinato allo svolgimento dell’attività, ex art. 79 del D.Lgs. n.59 del 26 marzo 2010 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
I.Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera o AUA – Se l’attività prevede impianti a ciclo chiuso utilizzati per la pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, occorre presentare apposita documentazione relativa all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (ex art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006). In alternativa, è possibile richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale – AUA (articolo 3 D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59). L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.
II: Autorizzazione agli scarichi idrici – Tutti gli scarichi idrici devono essere preventivamente autorizzati e devono rispettare i valori limite indicati nell’Allegato V della parte III del D.Lgs. n. 152/2006.
III. SCIA prevenzioni incendi nel caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso (es. essiccatoi a gas combusti ect) di potenzialità termica superiore a 116 Kw. Si consiglia una valutazione caso per caso.
IV. Comunicazione per industria insalubre nel caso di lavanderie a secco rientranti nella classificazione delle industrie insalubri di seconda classe prevista nel D.M. del 5 settembre 1994. L’attività può essere avviata 15 giorni dopo l’invio della comunicazione.
V. Impatto acustico – le lavanderie artigianali a secco sono escluse dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, ma i titolari sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo / le lavanderie non artigianali devono presentare valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato.
3. Comunicazione Unica d’Impresa
Pratica presentata telematicamente che comprende: iscrizione al Registro delle Imprese/REA, adempimenti Agenzia delle Entrate, eventualmente INPS, INAIL, Albo Artigiani e, se contestuale, SCIA al SUAP (di cui al punto precedente).
4. Apertura di indirizzo di posta elettronica certificata – PEC
ATTIVITÀ PROFESSIONALE, ADEMPIMENTI E PROBLEMATICHE
Cos’è il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale devono indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. I soggetti obbligati a presentare il MUD, ai sensi dell’art. 189 co. 3-4 d.lgs 152/2006 sono: – chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; – commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; – imprese ed enti che effettuino operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; – imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; – imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184) che abbiano più di 10 dipendenti (attività industriali, artigianali); – consorzi e i sistemi riconosciuti. Sono esonerati: – per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti; – le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212 co. 8. La dichiarazione MUD deve essere inviata online su MUD telematico da tutti i soggetti obbligati (produttori con oltre 7 rifiuti prodotti, trasportatori, recuperatori, smaltitori, intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti). I produttori di rifiuti che devono dichiarare fino ad un massimo di 7 rifiuti, possono scegliere di presentare la Comunicazione Semplificata in modalità PDF inviandola tramite PEC esclusivamente all’indirizzo comunicazioneMUD@ pec.it. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. Serie Generale n.59 del 10 marzo 2023, approva il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. Nella nota ufficiale del MASE si legge che il termine per la compilazione MUD sarà il giorno 8 luglio 2023.
L’attività di tintolavanderia può essere svolta in forma ambulante?
Ai sensi dall’articolo 4 della legge 84/2006 non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l’indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
Quali sanzioni in caso di violazione della legge 84/2006?
L’articolo 5 della L. 84/2006 al primo comma recita: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste […] per la omessa iscrizione nell’albo delle imprese artigiane […] o nel registro delle imprese […] nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro […]”. •
A cura di CONFARTIGIANATO IMPRESE
DETERGO Magazine # Giugno 2023