Il Decreto Legge “Sostegni bis” n. 73/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 ed è quindi ufficialmente in vigore.
Il decreto contiene novità per imprese e famiglie che vengono qui descritte unitamente a quelle introdotte dalla conversione in legge del DL Sostegni.
Decreto Sostegni bis – Nuovi contributi a fondo perduto
Mentre sono ancora in fase di erogazione gli 11 miliardi stanziati dal primo decreto Sostegni, il decreto Sostegni bis ripropone con novità rilevanti i contributi a fondo perduto per le partite IVA danneggiate dalla crisi da Covid.
In favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e quindi il 26 maggio 2021 è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico e senza fare nuovamente domanda, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell’articolo 1 del decreto Sostegni I.
Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto alle partite IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019 e che nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
A chi ha già ottenuto l’erogazione del contributo automatico pari all’importo di quanto riconosciuto in ragione del decreto Sostegni n. 41/2021, la nuova quota di aiuto a fondo perduto sarà riconosciuta qualora l’importo della seconda rata dovesse risultare maggiore. La somma effettivamente spettante corrisponderebbe alla differenza dei due risultati.
Ai fini del calcolo dell’importo riconosciuto, il testo del decreto Sostegni bis ripropone per tale categoria di contribuenti il meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che vanno dal 60 al 20 per cento.
I soggetti che non hanno beneficiato del fondo perduto del decreto n. 41/2021 dovranno invece presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e il contributo a fondo perduto è calcolato applicando alla perdita media mensile di fatturato le seguenti percentuali:
- 90 per cento fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;
- 70 per cento da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi;
- 50 per cento da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi;
- 40 per cento da 1 milione di euro a 5 milioni di euro di ricavi e compensi;
- 30 per cento da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro di ricavi e compensi.
In ogni caso, l’importo massimo spettante non può essere superiore a 150.000 euro.
C’è poi un terzo contributo a fondo perduto che, stando a quanto previsto dal testo del decreto Sostegni bis, spetterà ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019.
I dettagli saranno definiti da un apposito decreto del MEF, che stabilirà tra l’altro le regole per fare domanda.
Il testo del decreto n. 73/2021 prevede come vincolo per accedere al nuovo aiuto economico l’invio della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021, in luogo del termine ordinario del 30 novembre.
Decreto Sostegni bis – Ritorno del bonus locazioni 60%
Il testo del decreto Sostegni bis prevede la riedizione del Bonus Locazioni 60% per le partite IVA. L’agevolazione cala al 30% in caso di affitto d’azienda.
Si tratta del credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio e successivamente prorogato che, secondo quanto delineato dal testo in esame, spetta per i canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021.
I beneficiari dell’aiuto sono i titolari di partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:
- limite di ricavi e compensi pari a 15 milioni di euro nel 2019;
- calo medio mensile di fatturato e corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Per le imprese del settore turistico-ricettivo, il testo dispone inoltre la proroga anche per maggio 2021 del credito d’imposta già previsto fino ad aprile dalla Legge di Bilancio 2021, senza alcun limite relativo a ricavi e compensi.
Decreto Sostegni – Novità in materia di IMU e TARI
Eliminazione dell’acconto IMU e riduzione della TARI per le attività economiche maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19.
Per quel che riguarda l’IMU, è la legge di conversione del decreto Sostegni n. 41/2021 a prevedere l’esenzione dal versamento della prima rata dovuta entro il 16 giugno 2021 per le partite IVA che possiedono i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto del decreto n. 41/2021.
L’esenzione si applica ai soli immobili in cui il soggetto passivo svolge la propria attività economica.
Per quel che riguarda la TARI, il decreto Sostegni bis stanzia nuove risorse in favore dei comuni per introdurre agevolazioni e riduzioni in favore delle imprese più colpite dalle restrizioni imposte nel 2021 per contrastare la diffusione del Covid.
Decreto Sostegni – Esonero canone Rai 2021
Per il 2021, le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico non pagano il canone Rai speciale.
L’esonero, finanziato da 60 milioni di euro, è stato introdotto nel corso della conversione del primo decreto Sostegni.
Al pari di quanto era inizialmente contenuto nella bozza del Sostegni bis, l’emendamento approvato dispone il diritto ad un credito d’imposta per chi avesse già versato l’importo dovuto.
Decreto Sostegni bis – Compensazioni F24 fino a 2 milioni di euro
Sale a 2 milioni di euro il limite per le compensazioni con modello F24, rispetto alla soglia attualmente fissata a 700.000 euro.
Il decreto Sostegni bis rende più agevole l’utilizzo dei crediti d’imposta maturati dai titolari di partita IVA e, per quel che riguarda i limiti alle compensazioni, il nuovo tetto di 2 milioni di euro parte dal 1° gennaio 2021.
Decreto Sostegni bis – Torna il bonus sanificazione e DPI
In parallelo al Bonus Locazioni, il decreto Sostegni bis reintroduce il Bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI.
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La percentuale spettante scende però al 30 %, e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Decreto Sostegni bis – Bonus prima casa giovani e moratoria prestiti
Come anticipato all’interno del Documento di Economia e Finanza emanato dal Governo, il decreto Sostegni bis introduce un nuovo e più corposo bonus per l’acquisto della prima casa in favore dei giovani.
Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto e fino al 30 giugno 2022 è prevista l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’acquisto dell’abitazione principale da parte di under 36, esclusivamente a patto di rispettare il limite ISEE di 40.000 euro.
In parallelo, sono cancellate le imposte sostitutive sui finanziamenti erogati in favore di giovani under 36 per acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa. In questo caso, il testo del decreto Sostegni bis non prevede limiti relativi all’ISEE.
Sempre a tutela dei giovani con ISEE fino a 40.000 euro viene prevista l’estensione della possibilità di accedere in via prioritaria al Fondo di garanzia prima casa.
In materia di accesso al credito e a tutela della liquidità di famiglie e imprese, il decreto Sostegni bis dispone la proroga delle misure in deroga del Fondo Gasparrini fino al 31 dicembre 2021.
Per quel che riguarda, invece, la moratoria dei prestiti per le PMI, si prevede la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2021 ma esclusivamente per la quota capitale dei finanziamenti.
La proroga non opererà più in maniera automatica ma su richiesta dell’impresa beneficiaria.
Decreto Sostegni bis – Bonus stagionali, turismo e sport
Come già preventivato, parte dei 40 miliardi del decreto Sostegni bis sono destinati all’introduzione di nuovi bonus per le categorie di lavoratori più colpiti dalla crisi e dalle restrizioni.
Si tratta in particolare dei lavoratori stagionali e del turismo, per i quali per i mesi di giugno e luglio 2021 viene previsto un nuovo bonus pari a 1.600 euro.
Nuovi aiuti in arrivo anche per i lavoratori del settore sportivo. L’importo dell’assegno, da ricevere in un’unica soluzione, sarà par ad una somma che varia da un minimo di 540 ad un massimo di 1.600 euro, calcolata in base all’ammontare dei compensi percepiti nel 2019.
Decreto Sostegni bis – Proroga REM per due mensilità, fuori gli ex Naspi
Il decreto Sostegni bis proroga il reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, secondo i requisiti e gli importi già previsti dal primo decreto Sostegni, ad eccezione del reddito familiare che dovrà essere valutato per il mese di aprile 2021.
Restano fuori dalla proroga i lavoratori ex percettori della Naspi. Non è confermata la proroga del reddito di emergenza per i titolari di assegno di disoccupazione scaduto.
Decreto Sostegni bis – Buoni spesa e affitto
Come richiesto dall’ANCE, il decreto Sostegni bis prevede il rifinanziamento della dote stanziata per l’erogazione di Buoni Spesa in favore delle famiglie in difficoltà.
Nel dettaglio, è prevista l’assegnazione di 500 milioni di euro per il 2021 da utilizzare per l’erogazione di buoni spesa e misure di sostegno per il pagamento di canoni d’affitto e utenze domestiche.
Le risorse saranno ripartite tra i Comuni italiani entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.
Decreto Sostegni – Raddoppio della soglia di esenzione erogazione liberali ai dipendenti anche per il 2021
In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni è stato inserito il nuovo art. 6-quinquies che dispone, anche per il periodo d’imposta 2021, l’aumento da euro 258,23 ad euro 516,46 dunque il raddoppio, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Si tratta del limite di esenzione che trova applicazione relativamente ai c.d. “fringe benefit” riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.
A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano in tale previsione e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021, si segnalano:
- i buoni acquisto e i buoni carburante;
- i generi in natura prodotti dall’azienda;
- l’auto concessa ad uso promiscuo;
- l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
- i prestiti aziendali;
- l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
- polizze assicurative extra professionali, ecc.
Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
Per i lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.
Per i lavoratori cessati prima del 22 maggio 2021 – data di entrata in vigore della conversione in legge del DL n. 41/2021 – nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata.
Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 516,46, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.
LE NUOVE ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DEGLI ISA 2021
Come noto, gli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) che hanno sostituito gli studi di settore/parametri rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, consentendo in alcuni casi a quest’ultimo l’accesso a un regime premiale
La disciplina ISA prevede una serie di cause di esclusione in presenza delle quali le quali il contribuente non applica il relativo Indice. Sono previste in particolare le seguenti fattispecie:
- inizio/cessazione dell’attività;
- situazione di non normale svolgimento dell’attività;
- ricavi/compensi superiori a € 5.164.569. I ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, TUIR per le seguenti categorie ISA BG40U, BG50U, BG69U, BK23U riferite al settore delle locazioni di immobili, costruzioni e servizi tecnici
- periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- soggetti che applicano il regime forfetario o dei minimi;
- soggetti esercenti 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Indice;
- classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel mod. ISA approvato per l’attività esercitata;
- Enti Terzo settore, volontariato, imprese sociali e altri casi particolari
- Soggetti che svolgono attività d’impresa o arte o professione partecipanti a un Gruppo IVA.
Per il 2020 e 2021, l’art. 148, DL n. 34/2020, “Decreto Rilancio” ha previsto la definizione di specifiche metodologie per l’applicazione degli ISA, al fine di considerare gli effetti collegati alla crisi economica dovuta all’emergenza COVID-19, nonché la previsione di ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Indici.
A tal fine il MEF con il Decreto 02/02/2021 ha introdotto 3 nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Indici in vigore per il 2020, applicabili ai soggetti che:
- hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o compensi 2020 rispetto a quelli del 2019;
- hanno aperto la partita IVA a partire dall’1.1.2019;
- esercitano, in maniera prevalente le attività economiche individuate dalla seguente Tabella (trattasi di 85 attività riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi).
A cura di STUDIO DIAFERIA Consulenza fiscale societaria amministrativa e del lavoro
Dott. Roberto Diaferiaroberto.diaferia@studiodiaferia.com – www.studiodiaferia.com
Elenco attività escluse dagli ISA per il 2020 |
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Codice attività | Attività interessate |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 | Corsi di danza |
90.00.04 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
92.00.01 | Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio ecc. |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.12.00 | Attività di club sportivi |
93.13.00 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.99 | Altre attività sportive nca |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
96.09.01 | Attività di sgombero di cantine, solai e garage |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Recentemente la Commissione degli Esperti ha deciso di estendere la predetta causa di esclusione dall’applicazione degli indici alle seguenti ulteriori 82 attività:
Elenco ulteriori attività escluse dagli ISA per il 2020 | |
Codice attività | Attività interessate |
01.49.20 | Allevamento di animali da pelliccia |
01.49.40 | Bachicoltura |
02.30.00 | Raccolta di prodotti selvatici non legnosi |
10.42.00 | Produzione di margarina e di grassi commestibili simili |
10.62.00 | Produzione di amidi e prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) |
10.82.00 | Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie |
10.83.01 | Lavorazione del caffè |
10.89.01 | Produzione di estratti e succhi di carne |
11.03.00 | Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
13.99.20 | Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti |
14.11.10 | Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
14.20.00 | Confezione di articoli in pelliccia |
14.39.00 | Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
15.11.00 | Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
15.12.09 | Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
15.20.10 | Fabbricazione di calzature |
15.20.20 | Fabbricazione di parti in cuoio per calzature |
16.29.11 | Fabbricazione di parti in legno per calzature |
20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi |
20.59.30 | Trattamento chimico degli acidi grassi |
22.19.01 | Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature |
22.29.01 | Fabbricazione di parti in plastica per calzature |
23.19.20 | Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico |
26.40.02 | Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) |
26.51.21 | Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d’impulso e metal detector |
28.49.01 | Fabbricazione di macchine per la galvanostegia |
28.94.20 | Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) |
28.99.92 | Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento |
30.20.01 | Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane |
32.11.00 | Coniazione di monete |
32.12.20 | Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale |
32.12.92 | Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento |
32.13.09 | Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca |
33.11.05 | Riparazione e manutenzione di armi bianche |
34.31.00 | Stiratura a freddo di barre |
42.13.00 | Costruzione di ponti e gallerie |
46.16.02 | Agenti e rappresentanti di pellicce |
46.24.10 | Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) |
46.24.20 | Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria |
46.34.20 | Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche |
46.37.01 | Commercio all’ingrosso di caffè |
46.42.10 | Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori |
46.42.20 | Commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia |
46.49.50 | Commercio all’ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale |
46.69.93 | Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi |
49.10.00 | Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) |
49.31.00 | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane |
49.32.10 | Trasporto con taxi |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
50.10.00 | Trasporto marittimo e costiero di passeggeri |
50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
51.10.10 | Trasporto aereo di linea di passeggeri |
51.10.20 | Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter |
52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus |
52.24.10 | Movimento merci relativo a trasporti aerei |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.29.10 | Mense |
56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
77.29.10 | Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand e addobbi luminosi |
79.11.00 | Attività delle agenzie di viaggio |
79.12.00 | Attività dei tour operator |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
82.19.01 | Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi |
85.10.00 | Istruzione di grado preparatorio: scuole dell’infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie |
85.32.02 | Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali |
85.59.10 | Università popolare |
88.91.00 | Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
95.29.03 | Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
96.09.95 | Organizzazione di feste e cerimonie |