DIRITTO, FISCO&LAVORO – Il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022

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È entrato in vigore il 22 ottobre il Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il provvedimento contiene diverse novità di interesse per le imprese: dalla proroga delle scadenze per le cartelle esattoriali fino alle importanti misure in materia di lavoro. Il DL collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha l’aspetto di un provvedimento-ponte disegnato per chiudere questo secondo anno di pandemia e prova a sciogliere una serie di nodi al centro delle discussioni degli ultimi mesi. Si interviene sul pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021, concedendo più tempo per il pagamento o la richiesta di rateazione, si riaprono le porte della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” e si allungano i tempi della decadenza dai piani di rateizzazione che ora arriverà dopo 18 rate.

Sul fronte lavoro viene approvata una nuova proroga della CIG Covid, rinnovare alcune norme per i congedi parentali e vengono stanziati dopo una lunga attesa i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di quarantena per Covid. Una sintesi delle novità presenti nei 18 articoli che compongono il testo ufficiale del Decreto Fiscale 2022:

• Prorogato al 30 novembre 2021 il termine di pagamento per le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio scadute dal 2020 e fino a luglio 2021;
• Portato da 60 a 150 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
• Decadenza dai piani di rateizzazione in corso prima della sospensione Covid dopo 18 rate non pagate;
• Semplificazione della disciplina del Patent Box;
• Possibilità di restituzione senza sanzioni per il Bonus Ricerca e Sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione dal 2015 al 2019;
• Rifinanziamento dell’ecobonus auto;
• Proroga CIG Covid con ulteriori 9 o 13 settimane fino al 31 dicembre 2021;
• Rifinanziamento dell’indennità per malattia in presenza di quarantena Covid e rimborso forfettario per aziende e lavoratori che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS;
• Previsti congedi parentali per i figli in DAD o in quarantena;
• Rifinanziamento del c.d. “Reddito di Cittadinanza”;
• Potenziamento delle misure di sicurezza sul lavoro.

Le risposte dell’Agenzia di Riscossione alle domande più frequenti sulle misure introdotte dal decreto fiscale

FAQ 1 Quali sono i termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021?

Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della Riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

FAQ 2 Quali sono i nuovi termini previsti per il pagamento delle rate in scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?

Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Entro il 30 novembre 2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:

• le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

FAQ 3 Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro i nuovi termini introdotti dal “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento, il Contribuente può continuare ad utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in suo possesso anche se effettuerà il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Nel caso di smarrimento della “Comunicazione” è possibile sempre chiederne una copia al servizio online di Agenzia Riscossione.
https://www.entrateriscossione.it/RDC/richiesta-COMDAG19.action

È inoltre possibile verificare la presenza nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo estralcio”, di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), mediante lo specifico servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”.
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne- di-piu/definizione agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/

FAQ 4 Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

FAQ 5 Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, prima del periodo emergenziale, ma potrei avere difficoltà a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31 ottobre 2021. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha esteso a 18 il numero massimo delle rate anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020 (*), in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020

Nuove ispezioni sul lavoro, gli obiettivi

Il decreto fiscale N. 146/2021 contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il D. lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Le nuove norme per le ispezioni sul lavoro hanno lo scopo principale di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero andando ad incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

Come cambia l’INL

Con riferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato previsto:

• l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
• un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
• il coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.

Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno:
• aumento dell’organico attraverso l’assunzione di 1.024 ispettori;
• investimento in tecnologie per 3,7 milioni di euro nel 2022/2023;
• aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Come cambia il SINP

Viene previsto un rafforzamento del “Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro” (SINP).

Il provvedimento è mirato a:
• una definitiva messa a regime del sistema;
• una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute;
• alimentare da parte degli organi di vigilanza un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.

Inoltre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende Sanitarie Territoriali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Ispezioni sul lavoro: inasprimento delle sanzioni per violazioni

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, che da ora in poi scatterà in presenza del 10% e non più del 20% del personale “in nero” o irregolare presente sul lavoro.

Per l’adozione del provvedimento non sarà inoltre più richiesta alcuna “recidiva”. Le sanzioni saranno pertanto immediatamente operative a fronte di gravi violazioni delle norme volte a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anche in assenza di reiterazione degli illeciti.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione verranno utilizzati per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.

Mancato rispetto della sospensione

Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito:
• con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
• con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Ispezioni, sospensione e revoca

Per riprendere l’attività dopo il provvedimento di sospensione d’ora in poi sarà necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. Gli importi vengono raddoppiati in caso di recidiva ovvero se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma:
• rispettando le altre condizioni;
• versando subito il 20% della somma aggiuntiva dovuta;
• versando l’importo residuo, con una maggiorazione del 5% entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

Ispezioni sul lavoro: le nuove sanzioni

In caso di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso dovrà pagare una sanzione pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari, 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari, più ulteriori importi previsti per specifiche violazioni.

Riportiamo di seguito la tabella che riassume gli importi delle sanzioni ora previste per specifiche violazioni alle norme sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Novità in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo

Arriva la tanto attesa sanatoria per le imprese che destinatarie di verifiche e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’indebito utilizzo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per gli anni dal 2015 al 2019 compresi, cioè fino all’introduzione del nuovo sistema che, dal 2020, ha introdotto anche il credito d’imposta per le attività di innovazione.

A contenere la misura è il Decreto Fiscale approvato il 15 ottobre in Consiglio dei Ministri e approdato in G.U. come Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021.

Si tratta di una misura attesa per la presenza di numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che hanno contestato alle aziende la mancanza dei requisiti per richiedere l’incentivo, imputando loro, nella maggior parte dei casi, la più grave fattispecie di “Credito Inesistente” anziché quella di “Credito non spettante” con conseguenze pesanti sul piano sanzionatorio.

Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già cercato di intervenire sulla materia in occasione del Decreto Rilancio con una proposta di regolarizzazione fiscale, ma il testo non arrivò nemmeno in Parlamento. Un secondo tentativo è stato fatto a luglio 2021 in occasione dell’esame in Commissione Bilancio alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto legge 73/2021 (il c.d. “Sostegni Bis”), ma anche questa volta senza alcun esito.

Come funziona la sanatoria

Il testo della norma offre alle imprese la possibilità di “effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi” attraverso un adempimento spontaneo.

L’agevolazione è riservata alle imprese che abbiano comunque sostenuto le spese per le quali hanno richiesto l’incentivo, ma che abbiano commesso errori nella valutazione dei requisiti da rispettare, ivi compresi coloro che “abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento”.

Sono invece esclusi i comportamenti dolosi e cioè:
• condotte fraudolente;
• fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
• false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
• le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.
La procedura di regolarizzazione è valida, oltre che per le aziende che si sono accorte dell’errore e temono un accertamento, anche per quei casi in cui c’è ancora un contenzioso aperto. Non però per quelli in cui gli accertamenti siano già definitivi.

Le tempistiche

Per accedere alla sanatoria occorrerà inviare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dall’esistenza di una procedura aperta a lorocarico, entro il 30 settembre 2022. Il modello per la richiesta sarà pubblicato dalla stessa Agenzia entro maggio 2022.

Il versamento degli importi, che non potrà essere oggetto di compensazione, andrà ultimato entro il 16 dicembre 2022, sarà però possibile – solo per chi non ha un accertamento in corso – suddividere il dovuto in tre rate annuali, di cui la prima entro il 16/12/2022 e le altre due entro il 16/12/2023 e il 16/12/2024.

Per queste ultime due rate saranno dovuti gli interessi legali maturati dal 16/12/2022. Qualora non si paghi una delle rate entro la scadenza prevista, si perderà gran parte del beneficio: gli importi residui saranno infatti iscritti a ruolo con una sanzione pari al 30% e l’applicazione degli interessi.

Nell’istanza di definizione agevolata andranno segnalati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Cosa importantissima è che la corretta conclusione della procedura di sanatoria evita la punibilità prevista dal codice penale. •

 

A cura di STUDIO DIAFERIA
Consulenza fiscale societaria amministrativa e del lavoro
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Dott. Roberto Diaferia

roberto.diaferia@studiodiaferia.com – www.studiodiaferia.com