La revisione del calendario fiscale è uno dei primi punti al centro dell’attenzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e trova spazio nel testo definitivo del decreto sulla semplificazione degli adempimenti attuativo della Riforma Fiscale programmata, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre. Contestualmente è stato dato il via libera alla delega al Governo per le modifiche del sistema tributario, da attuare entro due anni dalla sua approvazione, mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi
COME CAMBIANO LE SCADENZE FISCALI DEL 2024
Il calendario fiscale viene riscritto prevedendo nuove date che possono così essere riassunte:
– L’invio delle dichiarazioni dei redditi viene anticipato di due mesi (dal 30 novembre al 30 settembre);
– I sostituti di imposta e gli intermediari potranno presentare la dichiarazione tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno;
– Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile online entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione;
– Sempre entro il 30 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i software per la compilazione delle pagelle fiscali ai fini ISA
– Indicatori Sintetici di Affidabilità, che hanno sostituito gli Studi di Settore.;
– Nei mesi di agosto e dicembre ci sarà una “tregua fiscale”: l’Agenzia delle Entrate in questi periodi sospenderà infatti l’invio di tutte quelle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;
– Anche i termini per la presentazione delle dichiarazioni IRAP passano dal 30 novembre al 30 settembre. Per i soggetti IRES il termine verrà anticipato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
– Entro il 16 dicembre sarà possibile versare una ulteriore rata delle imposte a saldo e acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP; prevista anche l’unificazione, sempre al 16 dello stesso mese, dei versamenti delle rate sia per i titolari di partita IVA che non;
– Sempre entro il 16 dicembre potranno essere effettuati i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro.
Un aspetto che merita attenzione, oltre alle nuove scadenze fiscali, è quello che prevede l’arrivo di una dichiarazione dei redditi più semplice a partire dal 2024. Il processo verso la semplificazione in realtà è iniziato già da alcuni anni, da quando ogni singolo contribuente, senza necessariamente avvalersi di un professionista, può compilare in autonomia la propria dichiarazione dei redditi accedendo all’area riservata dedicata, apportando le eventuali modifiche del caso o approvando e inoltrando il modello così come impostato.
Ma la riforma fiscale interviene di nuovo per dare uno snellimento e una facilitazione ulteriori per i contribuenti. Si assisterà infatti a:
– Una dichiarazione precompilata più semplice e disponibile per tutti, anche per i forfettari;
– Riorganizzazione e razionalizzazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, che ridurranno gli oneri burocratici connessi con la compilazione dei modelli Isa;
– Un rialzo da 50mila a 70mila euro della soglia di esonero per il visto di conformità;
– Fine dell’invio delle certificazioni uniche (CU) per i forfettari e gli autonomi in regime di vantaggio fiscale; – Semplificazione dei modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA;
– Definitività della modalità semestrale per l’invio dei dati al portale tessera sanitaria;
– L’utilizzo di F24 con informazioni maggiorate per il versamento delle ritenute d’acconto di autonomi e dipendenti;
– Non si perderanno i crediti d’imposta anche se non si inseriscono nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
VIA LIBERA ALLA RIFORMA FISCALE 2024
Con l’approvazione definitiva alla Camera, la legge delega per la Riforma fiscale 2023/24 diventa legge a tutti gli effetti. La Delega fiscale, voluta dal governo Meloni, ha superato l’esame finale di Montecitorio in terza lettura, con 184 voti favorevoli e 85 contrari.
Questa legge delega dà mandato al Governo per la revisione del sistema tributario, da attuare entro 24 mesi dalla sua approvazione, mediante l’emanazione di “uno o più decreti legislativi”. Altri ulteriori decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative potranno essere emanati “entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi”. In sostanza è prevista una revisione del fisco italiano per lavoratori, cittadini e imprese.
I principali temi affrontati nella riforma fiscale riguarderanno diverse voci, tese a riordinare il sistema fiscale italiano:
– La struttura dell’Irpef;
– La revisione della tassazione d’impresa;
– La revisione dell’imposta sul valore aggiunto;
– Il graduale superamento dell’Irap;
– La razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’IVA;
– la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
– Il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
– Intervento sulle tredicesime;
– La revisione dell’attività di accertamento;
– La revisione del sistema nazionale della riscossione.
Detassazione tredicesima e straordinari – premi di produttività Primo nodo sciolto è quello della detassazione di tredicesime e straordinari sul lavoro per i dipendenti con redditi bassi, misura questa che servirà ad aumentare lo stipendio netto in busta paga per i dipendenti.
Oltre a ciò è prevista anche la riduzione delle tasse sui premi di produttività che era stata introdotta durante l’esame in Commissione alla Camera ed è ora stata approvata. Per quanto riguarda i premi di produttività, con emendamento, è stata introdotta la riduzione dell’Ires per le imprese nelle quali ci sia una partecipazione agli utili dei dipendenti.
Riduzione delle aliquote Irpef
Uno dei punti focali della Riforma fiscale in arrivo è la revisione e la graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta.
Versamento Irpef autonomi
Per i redditi da lavoro autonomo la legge delega ha previsto una diversa distribuzione del carico fiscale nel tempo: prevista la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.
Si era già parlato mesi fa del passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef. Ricordiamo che già lo scorso anno si era avuta una riduzione da 5 a 4 aliquote Irpef, dopo la mini-riforma della Legge di Bilancio 2022.
Si prevede ora una ulteriore riduzione che potrebbe portare a queste 3 aliquote:
– 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
– 35% per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro;
– 43% per i redditi oltre 50 mila euro.
Pagamento imposte e ritenute alla fonte
Un’altra novità della Legge delega, riguarda la possibilità di rateizzare l’acconto dell’acconto di novembre e di ridurre la ritenuta d’acconto per i lavoratori autonomi.
Stop superbollo
Si valuta la possibilità di un eliminare in modo progressivo il superbollo per le auto con potenza superiore a 185 Kw.
Abolizione graduale dell’Irap
Altro punto è il graduale superamento dell’imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell’IRES.
Sanzioni e tributi locali
Un emendamento alla delega fiscale, approvato dal Senato, dovrebbe aver previsto che, per le multe con addebito diretto in banca o su una carta di credito, il cittadino potrà pagare con la riduzione dell’importo, saldando entro il quinto giorno dalla notifica.
Novità Ires
Per quanto riguarda gli sgravi per le aziende, nella legge delega è prevista la riduzione dell’aliquota dell’IRES sugli utili realizzati a fronte di:
– investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
– nuove assunzioni;
– schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
Per usufruire dello sconto d’imposta le somme dovranno essere impiegate nel biennio successivo a quello della riduzione d’imposta e avere un importo corrispondente, in tutto o in parte, al reddito conseguito nello stesso periodo.
Revisione dell’IVA
Saranno riviste le norme che disciplinano le operazioni esenti IVA, individuando quelle per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell’Unione Europea. Verrà razionalizzato anche il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri Ue al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari.
Concordato biennale Partite Iva e PMI
Per le partite Iva e le PMI è prevista l’introduzione di un concordato biennale preventivo. L’Agenzia delle Entrate calcolerà gli importi dovuti ai fini dell’imposta sui redditi per i due anni successivi: chi accetta non riceverà contestazioni Irpef e avrà la certezza delle somme da pagare. Sono però previsti termini molto stretti per l’accettazione della proposta.
Cedolare secca per esercenti
Per i redditi dei fabbricati si potrà estendere il regime della cedolare secca anche alle locazioni di immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo dove il conduttore sia un esercente, un’attività d’impresa, arte o una professione.
Sanzioni ridotte per chi collabora
Le sanzioni penali tributarie verranno alleggerite, in particolare quelle sul reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo che hanno avuto comportamenti non dolosi, comunicando preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l’esistenza dei relativi rischi fiscali. •
IL CONGUAGLIO PREVIDENZIALE PER I FRINGE BENEFIT E IL BONUS CARBURANTE 2023
Con il messaggio del 6 novembre 2023 n. 3884, l’INPS ha dettato le istruzioni per le operazioni di conguaglio previdenziale esaminando in particolare la gestione dei fringe benefit e del bonus carburante erogati nel corso del 2023.
Fringe benefit
L’art. 40 del DL 48/2023 prevede, per il solo periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 co. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro:
– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
– le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Resta fermo il limite di esenzione di 258,23 euro per la restante platea di lavoratori, per i quali, inoltre, non rientrano nel suddetto limite i rimborsi per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas. Qualora il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite di 3.000,00 euro o di 258,23 euro, l’intero valore deve essere assoggettato a contributi INPS.
Bonus carburante
L’art. 1 c. 1 del DL 5/2023 stabilisce che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel 2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200,00 euro. Tale esclusione non rileva ai fini contributivi. Con il messaggio in parola, l’INPS ha chiarito che i buoni benzina che rientrino nei limiti di 3.000,00 euro, o di 258,23 euro, non sono assoggettati a contribuzione. Viceversa, la quota relativa ai buoni benzina eccedente i suddetti limiti è assoggettata a contribuzione previdenziale.
Operazioni di conguaglio previdenziale
Durante le operazioni di conguaglio, se il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. In pratica, il datore che opera il conguaglio deve:
– portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
– trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Recupero dei contributi versati
Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno optare per una delle seguenti modalità:
– variabili retributive (applicabile però solo nelle denunce di competenza dicembre 2023);
– flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
A cura di STUDIO DIAFERIA
Consulenza fiscale societaria amministrativa e del lavoro
Dott. ROBERTO DIAFERIA
roberto.diaferia@studiodiaferia.com – www.studiodiaferia.com
DETERGO Magazine # Gennaio 2024