
Dalla seconda metà di marzo ai primi dieci giorni di aprile, abbiamo assistito ad un turbinio di provvedimenti – volti a gestire la difficile situazione pandemica – sia di carattere normativo sia relativi alla prassi applicativa. Il Governo, all’inizio del mese di aprile, ha approvato un secondo e, almeno nelle intenzioni, più sostanzioso pacchetto di misure (dopo il Decreto Cura Italia, in queste ore in fase di conversione in legge) volte a contrastare gli effetti economi ci derivanti dall’emergenza epidemiologica del Covid-19. Nello specifico il decreto cosiddetto “Liquidità”, in vigore dal 9 aprile 2020, si compone di due principali aree di intervento:
• Misure a sostegno della liquidità delle imprese, attraverso il rafforzamento del sistema delle garanzie centrali dello stato come il Fondo di Garanzia per le PMI del medio Credito Centrale e le garanzie SACE;
• Ulteriori proroghe fiscali e contributive più altre misure di natura civilistica, in cui però sono stati introdotti limiti applicativi differenti rispetto a quelli introdotti dal precedente decreto Cura Italia emanato in marzo (e in attesa di conversione in legge).
Fermo restando che al di là degli strumenti e delle garanzie messi a disposizione da banche
o altri finanziatori con coperture a garanzia statale è di fondamentale importanza per le
imprese procedere prima di tutto ad una stima del proprio fabbisogno finanziario dei prossimi mesi anche sulla base di scenari pessimistici al fine di poter utilizzare al meglio i predetti strumenti in termini di importo e durata.
Per quanto riguarda le misure per il sostegno finanziario si prevede il coinvolgimento del Fondo di Garanzia per le PMI, il cui meccanismo è stato ampliato rispetto al Decreto Cura Italia e dall’altro di SACE S.p.A., a favore di tutte le imprese senza limiti di fatturato.
Fondo di garanzia centrale PMI Il decreto dispone in primo luogo l’estensione per tutto il 2020 dell’intervento del Fondo di Garanzia PMI a tutte le imprese fino a 499 dipendenti. Viene quindi estesa la durata di 9 mesi stabilita con il Decreto Cura Italia e l’importo massimo garantito per singola impresa è aumentato a 5 milioni di euro. La garanzia è gratuita.
Potranno accedere al Fondo anche le imprese con inadempienze probabili o con esposizioni “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio
2020 e sia diversa dalle sofferenze. Ammesse anche le imprese avviate alla procedura di concordato con continuità aziendale e quelle che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis Legge Fallimentare o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 L.F., dopo il 31 dicembre 2019.
Il Decreto Liquidità introduce tre diversi livelli di aiuto finanziario:
Livello Microcredito
Saranno ammessi al Fondo di Garanzia con copertura al 100% i finanziamenti ottenuti dalle
piccole e medie imprese e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni i quali avranno autocertificato che l’attività esercitata è stata danneggiata dall’emergenza Covid- 19 alle condizioni seguenti:
• Inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
• Durata compresa fra 24 e 72 mesi;
• Importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data del
la domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019,
da altra idonea documentazione, e comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
In questi casi la garanzia è concessa automaticamente, senza valutazione di merito creditizio da parte del finanziatore il quale erogherà la somma unicamente a seguito della verifica formale dei requisiti. Saranno applicati tassi agevolati stabiliti dalla legge.
Livello Intermedio
Per le aziende con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro che presenteranno autodichiarazione di aver subito danni da Covid-19, la garanzia del Fondo PMI sarà pari al 90% con intervento dei Confidi per il restante 10%. Vi sarà tuttavia la valutazione del Fondo attraverso il solo scoring economico e finanziario, senza il modulo dell’andamentale Centrale Rischi).
Anche in questi casi è previsto un finanziamento fino al 25% dei ricavi e quindi un tetto massimo di 800.000 euro.
Livello Massimo
Per le società PMI con fatturato superiore ai 3.200.000 euro e con un numero di dipendenti
non superiore a 499 l’intervento del Fondo di Garanzia può arrivare al 90% del prestito, con
durata fino a 72 mesi.
L’importo erogabile avrà i seguenti limiti:
• il doppio del costo del personale per il 2019 o ultimo anno disponibile;
• 25% del fatturato 2019;
• fabbisogno per costi previsionali del capitale di esercizio e investimenti dei successivi 18 mesi con autocertificazione del beneficiario).
Sulle operazioni residuali di prestito rimane la garanzia del Fondo all’80% ed è previsto altre sì un meccanismo di recupero retroattivo della garanzia pubblica su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
Si ricorda infine che è ammissibile alla garanzia diretta del fondo nella misura dell’80% e
in riassicurazione con Confidi fino al 90% il finanziamento diretto ad operazioni di rinegoziazione di linee esistenti, purché il nuovo finanziamento superi di almeno il 10% dell’accordato relativo all’indebitamento oggetto di rinegoziazione.
È questa un’opportunità da valutare con attenzione perché potrebbe rivelarsi molto utile per dotare gli affidamenti di garanzie più qualificate abbassando nel contempo i tassi di interesse del debito bancario.
Garanzia SACE
L’intervento di SACE è principalmente finalizzato alla concessione di garanzie fino 200
miliardi di euro destinate a medie e grandi imprese che non hanno le caratteristiche per accedere al Fondo di Garanzia di cui sopra. È però previsto anche un plafond di 30 miliardi destinato alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nel caso in cui abbiano già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.
La garanzia potrà essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’importo del prestito assistito da garanzia non potrà superare il maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.
Sono previste tre linee di garanzie:
• 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato
• 80% con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi
• 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Il finanziamento dovrà essere necessariamente destinato alla copertura di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti e attività imprenditoriali localizzati in Italia. In questo caso non è ammessa l’autocertificazione ma dovrà essere fornita idonea documentazione.
L’impresa che beneficerà della garanzia dovrà tuttavia assumere l’impegno:
• di non approvare la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento per sé o per le aziende del gruppo;
• a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Si ricorda tuttavia che, a differenza del Fondo di Garanzia, la garanzia SACE è onerosa; il decreto infatti prevede un costo differenziato per PMI e grandi imprese, a tassi non propriamente agevolati:
• PMI: 25 punti base per il primo anno, 50 punti base il secondo e terzo anno, 100 punti base per ciascun anno rimanente;
• Grandi imprese: 50 punti base per il primo anno, 100 punti base il secondo e terzo anno,
200 punti base per ciascun anno rimanente.
Per rendere effettiva l’operatività della misura è necessaria l’emanazione di un decreto per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE.
Sostegno al Made in Italy
È previsto anche il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che le aziende potrebbero non avrebbe la capacità finanziaria di coprire.
Le misure fiscali
Il Decreto introduce importanti novità rispetto alla proroga dei versamenti fiscali e contributivi disposta dal decreto Cura Italia.
Prevista la sospensione per i mesi di aprile e maggio dei versamenti di ritenute su redditi
lavoro dipendente e collaboratori, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali a carico
datore di lavoro e dei premi INAIL.
Cambiano invece i requisiti rispetto a quelli fissati dal D.L. Cura Italia. Con il Decreto Liquidità lo spostamento dei termini di versamento al 30 giugno 2020 spetterà:
• Ai soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro, purché abbiano
subito una riduzione pari o superiore al 33% del fatturato/corrispettivi di marzo e aprile
2020 rispetto a marzo e aprile 2019 (confronto mese su mese);
• I soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro in presenza di una
riduzione di almeno il 50% del fatturato/corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019 (confronto mese su mese).
La sospensione opera anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, collaborazioni, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali a carico datore e premi Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA anche successivamente al 31 marzo 2019.
I versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020;
Per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo di liberi professionisti e/o free
lance con partita Iva e sulle provvigioni agenti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione da parte del professionista o agente, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile.
Relativamente al bollo sulle fatture elettroniche, se l’imposta I trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento potrà avvenire entro la scadenza del II trimestre, e quindi entro il 20 luglio, mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del III trimestre e quindi entro il 20 ottobre.
I versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60)
sono slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se sono stati effettuati entro il 16 aprile 2020.
Per quanto riguarda la nuova certificazione delle ritenute sugli appalti, i DURF (Documenti Unici di Regolarità Fiscale) emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020.
Il provvedimento prevede inoltre altre novità:
• Per il versamento degli acconti IRES e IRAP sui redditi 2020 effettuati secondo il metodo
previsionale e non in base alle imposte dovute per il periodo d’imposta 2019, non si applicheranno sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non sarà inferiore all’80% della somma che dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
• Per le dichiarazioni 2020 dei redditi 2019 i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
Bonus e incentivi fiscali
È prevista l’estensione del credito d’imposta 50% per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020 Cura Italia) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Con riferimento invece al bonus per gli autonomi si specifica che i professionisti ai fini
della fruizione dell’indennità di 600,00 euro di cui art. 44, D.L. n. 18/2020 devono risultare
iscritti in via esclusiva, agli enti privati di previdenza obbligatoria; inoltre non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (esclusione per chi riceve pensione indiretta).
Altre misure
Misure non meno significative sono riserva te ad alcune misure previste dal Codice della
Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e a deroghe al diritto societario.
In particolare, nel decreto trovano spazio i seguenti interventi:
• Differimento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi
d’Impresa. Si precisa che il rinvio non riguarda le norme già in vigore dal 16 marzo 2019
in tema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, per le
quali amministratori ed organi di controllo, eventualmente nominati devono in ogni caso
applicare e rispettare nel tempo;
• Viene prevista una “moratoria” fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni civilistiche in
materia di riduzione del capitale sociale per esse perdite per le società di capitali;
• È disposta la sospensione dell’applicazione delle disposizioni in materia di postergazione
della restituzione dei finanziamenti soci di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c. con riferimento al medesimo arco temporale di cui al precedente punto;
•In materia di bilancio d’esercizio, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 106
D.L. Cura Italia che posticipa la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28 giugno 2020, è fatta salva la possibilità di valutare le voci del bilancio 2020 con i criteri di normale funzionamento, a condizione che la continuità aziendale sia già presente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23/2/2020, ossia generalmente quello chiuso al 31 dicembre 2019.
A tal fine diventa pertanto consigliabile, accanto ad un’attenta analisi del mercato e delle
risorse aziendali, costruire un budget economico, patrimoniale e di cassa sul 2020, anche
in scenari di stress così da simulare l’impatto del Covid-19 sui conti aziendali;
• Viene disposta inoltre la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento previsti nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza tra il 23
febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
• Saranno dichiarati improcedibili i ricorsi per fallimento depositati nel periodo compreso tra
il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, ad eccezione di quelli avanzate dal pubblico ministero;
• I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo 9 marzo 2020 – 30 aprile 2020
relativi a vaglia cambiari, cambiali e assegni bancari o postali emessi precedentemente al
9 aprile 2020 sono sospesi per lo stesso periodo. È stato tuttavia chiarito che l’assegno
presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione; nell’ipotesi di difetto di provvista varrà nei confronti del traente la sospensione di cui sopra, con l’effetto di rendere temporaneamente inapplicabile il protesto.
• l’art 36 del Decreto Liquidità disciplina in fine il rinvio all’11 maggio dei termini pro
cessuali per i procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e militari
precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dal Decreto Cura Italia.
Detergo Rivista Aprile 2020
di Roberto Diaferia