DIRITTO, FISCO&LAVORO – Decreto agosto, focus su fisco e lavoro

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Dopo il Cura Italia e il Decreto Rilancio, è arrivato il via libera per il terzo decreto emanato dal Governo con le misure a sostegno di famiglie e imprese. Sono 25 i miliardi di euro messi sul tavolo per sostenere e rilanciare un’economia il cui reddito nazionale ha fatto registrare nel periodo aprile-giugno il valore più basso dal primo trimestre 1995. L’Istat ha certificato un calo del 12,4% congiunturale, cioè rispetto al primo trimestre, e del 17,3% in termini tendenziali, cioè rispetto allo stesso periodo del 2019.
Vediamo nel dettaglio le principali misure destinate alle imprese contenute nel provvedimento. Vi ricordiamo che in sede di conversione in legge, da effettuarsi entro il 14 ottobre 2020, potrebbero essere introdotte modifiche.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e proroga secondo acconto ISA
I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno ottenuto una sospensione delle tasse a marzo, aprile e maggio avranno una suddivisione dei pagamenti in due tranche.
Il 50% delle somme dovute si verseranno, senza sanzioni e interessi, il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate di cui l’ultima entro il 16 dicembre 2020.
Il restante 50% sarà dovuto in 24 rate, anche queste senza sanzioni e interessi, a partire dal 16 gennaio 2021.
Mentre le partite Iva potranno versare la seconda rata seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 entro il 30 aprile 2021 a patto di aver subito nel 1° semestre 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Cassa integrazione per i lavoratori delle aziende in difficoltà
I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
La durata massima è di nove settimane che possono essere prorogate di altre nove, ove le precedenti siano state già autorizzate. Le diciotto settimane devono effettuate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Eventuali periodi autorizzati dalla legge 24 aprile 2020 n.27 non ancora usufruiti e previsti dopo il 12 luglio verranno assorbiti dalle prime nove settimane.
Durante un’audizione, il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio che vigila sulla finanza pubblica ha denunciato come molte aziende abbiano provato a ricorrere alla cassa integrazione Covid in modo massiccio sebbene non abbiano subito cali di fatturato. Si stima, infatti, che più di un quarto del monte ore pagato con la cassa integrazione è finito nelle tasche di imprese che hanno continuato a produrre come prima del lockdown e non hanno registrato perdite di fatturato nei primi 6 mesi dell’anno nonostante la crisi.
Per questo motivo, nel decreto è stato previsto che i datori di lavoro che intendono richiedere la cassa integrazione per le ulteriori nove settimane devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Questo contributo addizionale non è dovuto se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20%. All’atto della domanda di richiesta all’Inps, il datore di lavoro si autocertifica, in seguito Inps e Agenzia delle Entrate faranno le verifiche.
Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, quindi settembre. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (15 agosto) se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Aziende che non richiedono la cassa integrazione
Ai datori di lavoro non agricoli che non richiedono la cassa integrazione prevista nel decreto Agosto, ma che ne abbiano usufruito nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. I datori di lavoro che ne usufruiscono non possono licenziare fino alla fine del periodo di utilizzo del beneficio.

Proroga per NASpI e DIS-COLL
I lavoratori che non usufruiscono più di una di queste due indennità perché scaduta nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, si vedranno accreditati ulteriori due mesi, a condizione che non si benefici già di altre indennità. Inoltre, sono riconosciuti ulteriori due mesi aggiuntivi anche a coloro che hanno la Naspi o Dis-Coll scaduta tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 e già prorogata di due mesi dal dl Rilancio. L’importo per tutti i casi sarà pari all’ultima mensilità ricevuta.
Vi ricordiamo che la NASpi è l’indennità corrisposta ai lavoratori dipendenti licenziati o che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà. La DIS-COLL è un provvedimento simile destinato ai collaboratori.

Fondo nuove competenze
Aumenta di 200 milioni di euro per il 2020 e di 300 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 e creato al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, consentendo di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di questo fondo, costituito presso l’Agenzia Nazionale della Politiche del Lavoro (Anpal).

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
I datori di lavoro, a esclusione di quelli del settore agricolo, che assumono dipendenti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ottengono l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questa agevolazione non si può applicare ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’agevolazione può essere utilizzata nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
L’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di tre mesi e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero vale anche nei casi di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo beneficio è concesso nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» come da Comunicazione della Commissione Europea.

Proroga o rinnovo di contratti a termine
I contratti di lavoro a tempo determinato in essere possono essere rinnovati o prorogati una sola volta e per un massimo di 12 mesi in deroga al periodo di durata massima pari a 24 mesi stabilito dal Decreto Dignità, sottoscrivendo il relativo atto entro il 31 dicembre 2020.

Licenziamenti sospesi
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza Covid-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamenti per giustificato motivo, così come quei licenziamenti le cui procedure sono state avviate successivamente al 23 febbraio 2020, salvo che nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. Inoltre, il datore che nell’anno 2020, aveva licenziato per giustificato motivo può tornare sui suoi passi se richiede la cassa integrazione salariale in deroga dalla data in cui ha avuto effetto il licenziamento. In questo caso il rapporto di lavoro riprende senza alcun onere o sanzione per il datore.

Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima del 15 agosto 2020 possono presentare domanda di cassa integrazione con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare».
Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
Alle domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavoro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Sospensione scadenza titoli di credito
I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto Agosto e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi fino al 31 agosto 2020.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
Gli esercenti attività economiche e commerciali aperte al pubblico, svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri
1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
2. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi;
è riconosciuto un contributo a fondo perduto se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore a due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:
• 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020;
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020;
• 5% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020.
L’ammontare minimo del contributo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche mentre l’ammontare massimo è pari a 150.000 euro.

Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
Rifinanziato il fondo di 400 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 300 milioni per la rottamazione degli autoveicoli. Aumentano gli incentivi per l’acquisto di auto a emissioni ridotte.
Infatti la fascia tra 61 e 110 Co2 g/km viene ora divisa in due parti, aumentando a 1.750 euro l’ecobonus se si rottama la vecchia auto e se ne acquista una nuova con emissione tra 61 e 90 grammi mentre resta di 1.500 euro per quelle tra 91 e 110 grammi di anidride carbonica. Se invece non si rottama una vettura, l’ecobonus aumenta a 1.000 euro per le vetture tra 61 e 90 grammi, mentre tra 91 e 110 grammi di CO2 rimane a 750 euro.

Bonus ai professionisti danneggiati dal virus Covid-19
Per professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno beneficiato dell’indennità istituita dall’art.44 della legge 17 luglio 2020, n. 77 la medesima viene erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e l’importo è aumentato a 1.000 euro. I liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato che non ne avevano beneficiato ma hanno cessato l’attività al 31 maggio 2020 possono accedere al beneficio presentando domanda entro e non oltre il 15 settembre 2020.

Proroga dei termini per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
Estesa fino al 15 ottobre 2020 la possibilità di sottoscrivere i contratti bancari, di investimento e assicurativi a distanza attraverso una semplice e-mail con allegato un documento di identità valido. Stessa procedura, e cioè e-mail con allegato documento di identità valido vale anche per il recesso dai contratti.

Gli incentivi per i pagamenti elettronici
Inizialmente prevista per luglio, viene rinviata al 1° dicembre 2020 l’iniziativa che aveva come scopo il sostegno ai consumi attraverso uno sconto per chi paga gli acquisti senza uso di contanti. Per l’operatività effettiva, però, occorrerà attendere l’emanazione dei decreti attuativi. Il ministro dell’economia, sentito il Garante privacy, stabilirà le condizioni e le modalità operative, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso. Nel decreto è previsto un aumento del fondo pari a 2,2 milioni per l’anno 2020 e di 1.750 milioni per l’anno 2021. Inoltre vengono assegnate alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa) le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Viene riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi al 15 agosto 2020.
Istituita anche un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e purché non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione, ne hanno diritto:
1. i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
2. i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
3. i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata per il trattamento pensionistico, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
4. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da Covid-19 (Decontribuzione Sud)
Con lo scopo di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree con situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, viene concessa un’agevolazione ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro si trova:
• in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
• in Regioni con un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale.
L’agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Sono esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
Questa agevolazione sarà in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. Nella relazione che ne ha quantificato il costo ha anche indicato l’elenco delle regioni che soddisfano i requisiti: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Nuove misure in materia di reddito di emergenza
Dopo le prime due, ora è stata introdotta una terza tranche, sempre di 400 euro, destinata ai nuclei familiari che ne hanno diritto al reddito di emergenza. La domanda deve essere presentata, con le medesime modalità, all’Inps entro il 15 ottobre 2020.

Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021
Il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 e destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali è incrementato di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, raddoppiando i finanziamenti previsti. Le risorse sono in parte destinate ad ampliare gli spazi dedicati all’insegnamento, anche attraverso l’affitto di strutture temporanee e l’alternanza dell’attività didattica «ad attività ludico-ricreative, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo», 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021 . Mentre la parte più consistente, 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021, viene destinata all’attivazione di ulteriori posti di personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) a tempo determinato.

Fondo per la filiera della ristorazione
Per sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, viene istituito un fondo di 600 milioni di euro per il 2020 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Verrà utilizzato per distribuire contributi a a fondo perduto alle imprese in attività al 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 e che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. I criteri, le modalità e l’ammontare del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dal 15 agosto 2020.

Cartelle esattoriali
Sono sospesi fino al 15 ottobre i termini di notifica di cartelle esattoriali e delle altre attività di riscossione dell’Agenzia delle entrate. Fino alla stessa data sono sospesi tutti i versamenti dovuti per cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento. I versamenti sospesi dovranno esser effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione quindi entro il 30 novembre 2020.

Rateizzazione di cartelle
Tutte le rateazioni in essere all’8 marzo 2020 e tutte quelle richieste con accoglimento entro il 15 ottobre 2020 decadono solo dopo il mancato pagamento di 10 rate e non 5 come previsto dalla normativa ordinaria.

Modifica alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
Per i Piani di Risparmio a lungo termine, aumenta da 150.000 a 300.000 euro il limite annuale di investimento in strumenti finanziari di pmi quotate e non quotate, senza tassazione delle plusvalenze. Fino a un totale complessivo pari a 1.500.000 di euro.

Pignoramento di pensioni e stipendi
Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi i pignoramenti di pensioni e stipendi presso terzi da parte del Fisco, effettuati prima del 20 maggio 2020.