Lo scorso 28 marzo tra ASSOSISTEMA Confindustria, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo per il CCNL lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini. Come da prassi questo accordo dovrà essere sottoposto all’approvazione dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dovranno sciogliere la riserva entro il 31 maggio 2023

Per le aziende che hanno avuto nell’anno 2022 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, gli aumenti, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo, sono le seguenti:

Oltre agli aumenti contrattuali mettiamo in luce gli istituti del contratto che hanno subito alcune modifiche nell’ambito della negoziazione tra le parti contrattuali
Durata contrattuale. Le Parti fissano la validità dell’ipotesi di rinnovo in commento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.
Orario di lavoro. Le parti si impegnano a confrontarsi in merito alla rivisitazione della disciplina dell’orario di lavoro.
Lavoratori in trasferta. I dipendenti, che per motivi di lavoro dovranno recarsi in località che distano più di 25 km rispetto a quella in cui il lavoratore esegue normalmente la propria attività, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, previa nota documentata o comunque in misura da convenirsi preventivamente tra le parti Trasferimenti. Quando il trasferimento del lavoratore comporta un effettivo cambio di residenza dovrà essere corrisposto il rimborso – per le spese di trasporto, viaggio, vitto, alloggio per il nucleo familiare, nonché le spese di trasporto per gli effetti familiari – da concordarsi direttamente con l’azienda.

Dumping contrattuale. Al fine di contenere il fenomeno del dumping contrattuale le parti istituiscono un gruppo di lavoro territoriale che verifichi attraverso i dati forniti da Ebli il corretto andamento del mercato. Il gruppo di lavoro, composto dai sindacati e da Assosistema, ha lo scopo di coordinare gli incontri con le istituzioni territoriali e di rendere applicativo l’accordo del 4 febbraio 2020.
Cambio di Appalto. A seguito dell’entrata in vigore del prossimo codice degli appalti, prevista per luglio 2023, le parti ritengono opportuno incontrarsi successivamente per valutare l’impatto delle nuove disposizioni in tema di clausola sociale e cambio di appalto Congedo di paternità obbligatorio. Al padre lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 e del D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022, spettano 10 giorni di congedo obbligatorio: – fruibili dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro il quinto mese di vita del bambino; – non frazionabili ad ore; – fruibili anche in via non continuativa. Durante il congedo, al padre lavoratore è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, a carico Inps, ma anticipata dal datore di lavoro.
Reperibilità. L’istituto della reperibilità viene definito nell’ambito delle aziende che ne abbiano necessità e quindi la regolazione è demandata alla contrattazione di secondo livello che dovrà essere definita con le RSU o comunque con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl. La disponibilità del lavoratore nell’ambito della reperibilità non costituisce prestazione lavorativa effettiva.
Somministrazione di lavoro a termine. La percentuale massima di lavoratori con contratto di somministrazione a termine, non può superare nell’arco di 12 mesi la media del 10 per cento dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
Part time. All’articolo 55 le Parti specificano che le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione del 15 per cento della quota oraria di retribuzione diretta. Fondo sanitario integrativo. L’azienda, che non provvede al versamento delle quote legate al fondo sanitario integrativo, deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR) pari ad euro 18,00. Con decorrenza gennaio 2024 tale importo verrà aumentato di euro 2,00 e di ulteriori 2,00 euro con decorrenza gennaio 2025.
Aumenti contrattuali e nuovi minimi retributivi. L’accordo prevede un aumento salariale, riparametrato all’area qualificata livello base (B1), pari ad euro 155,00 suddivisi in quattro tranche: • euro 40,00 con la retribuzione di marzo 2023; • euro 45,00 con la retribuzione di maggio 2024; • euro 50,00 con la retribuzione di maggio 2025; • euro 20,00 con la retribuzione di ottobre 2025. •

Di Marzio Nava
Rivista DETERGO # Maggio 2023