Il “Decreto Energia” (D.L. 17/2022) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità applicabile per il 2023, ritornando alle origini, cioè al vecchio regime. Infatti, dall’ 1 gennaio 2023 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali torna al regime “ordinario”, ossia quello applicabile prima delle modifiche introdotte per il triennio 2020-2022. Questa è la situazione, ad oggi e dovrebbe rimanere così per 2023, legge di Bilancio permettendo. Con la conversione in legge del “Decreto Energia”, dopo un triennio di “regime straordinario” trova nuovamente applicazione la disciplina di cui al D.L. 50/2017 restringendosi però l’ambito oggettivo dell’agevolazione.
Il “bonus pubblicità” risulta quindi limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali, incluso naturalmente Detergo, sia inteso come Magazine sia come portale Detergo.EU. Una questione è essenziale però, per quanto riguarda i giornali, gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta devono essere effettuati sugli organi di stampa iscritti sia presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, ma sempre e comunque dotati in ogni caso del direttore responsabile.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie. Per l’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova applicazione, quindi, il principio di competenza, il quale, per le prestazioni di servizi, stabilisce che i costi relativi a prestazioni di servizi risultano di competenza dell’esercizio in cui le spese medesime sono ultimate, senza che abbia invece alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Possono usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari le imprese, i lavoratori autonomi e anche gli enti non commerciali. Ribadiamo, inoltre, che il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti di cui sopra nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, comparando, quindi, innanzitutto le spese sostenute nell’anno di riferimento (2023) con quelle del periodo precedente (2022), applicando poi la richiamata percentuale del 75% a tale differenza.
Viene inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente (c.d. meccanismo incrementale), in mancanza del quale la spesa sostenuta per le pubblicità delle tipologie viste in precedenza non risultano agevolabili. Come già sottolineato dal Consiglio di Stato, non si considera sussistente alcun incremento se sono state sostenute spese pari a 0 nell’anno precedente al periodo agevolato. Allo stesso modo, il “bonus pubblicità” non può essere goduto neanche dai soggetti neo-costituiti – come anche indicato dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus pubblicità 2022, invio delle dichiarazioni dal 9 gennaio
I termini per la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022 sono stati definiti per il periodo 9 gennaio – 9 febbraio 2023.
I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la “prenotazione” debbono, quindi, inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” entro i suddetti termini.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
di Marzio Nava